CHI SIAMO
ESPERIENZA
E PROFESSIONALITà
Siamo un gruppo di Liberi Professionisti, iscritti al proprio Albo e ruolo profesionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti) oppure iscritti all’Albo Periti ed Esperti delle Camere di Commercio (Comandanti e altre figure non iscritte all’Albo Professionale) che si occupano del mercato italiano e/o straniero di perizie nautiche nel settore della Nautica da Diporto (Natanti, Imbarcazioni, Navi da Diporto).
Con la Nostra professionalità vogliamo garantire un rapporto tra Tecnici e Diportisti il più trasparente e professionale possibile e l’Associazione garantirà verso terzi la preparazione professionale, l’esperienza e la dovuta assicurazione delle prestazioni da parte dei propri soci. In quest’ottica sarà fondamentale la crescita professionale all’interno dell’associazione degli associati, mediante corsi di Formazione, Aggiornamento e buone pratiche che formeranno il Core Business della Associazione stessa.
In Conclusione l’Associazione Periti Nautici Diporto si adopererà per il maggior riconoscimento della categoria verso le P.A. per essere considerati riferimento del settore, promuoverà la crescita professionale e la formazione degli associati garantendo un elenco nei confronti dei terzi (diportisti ed istituzioni) di alto livello professionale da utilizzare per le varie tipologie di perizie del settore nautico. Vai a “TROVA IL TUO PERITO” per vedere i Periti Nautici iscritti alla nostra asscociazione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2021/2023
Vice Presidente
Arch. Sacha Giannini
via della Torre Clementina 214
Roma
+39 338 4402633
sacha.giannini@gmail.com
info@peritinauticidiporto.it
Presidente
Ing. Fabrizio Zonca
Via Costantini 50
19124 La Spezia (SP)
+39 347 6230720
info@peritinauticidiporto.it
Vice Presidente
Perito Andrea Scarpa
via Satrico 14 04100
Latina (Roma)
+39 3358275502
andrea@seagreen.it
info@peritinauticidiporto.it
Segretario
Arch. Marco Viganò
Piazza Piemonte 2
20145 Milano
+39 393 9091561
marco@forsailing.it
info@peritinauticidiporto.it
Consigliere
Ing. Antonio Coi
via Rossi 8 Sarzana
La Spezia
+39 328 3154532
info@yachtsurvey.it
info@peritinauticidiporto.it
Associazione trasparente
STATUTO
Associazione Periti Nautici Diporto
REGOLAMENTO E CODICE DEONTOLOGICO
Associazione Periti Nautici Diporto
STATUTO
Art. 1 ‐ Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
E’ costituita l’associazione “APND” denominata per esteso Associazione Periti Nautici Diporto. Essa è vuole essere l’espressione nazionale unitaria delle persone fisiche che esercitano professionalmente l’attività di PERITO NAUTICO NEL DIPORTO.
L’Associazione ha sede legale a La Spezia, in via COSTANTINI 50.
La data di costituzione dell’associazione APND è a far data SETTEMBRE 2020
Il Consiglio provvederà inoltre a scegliere in questa o altra città l’unità operativa ritenuta più idonea, con ulteriore facoltà di aprire Sezioni Distaccate o Delegazioni in altri luoghi. L’Associazione è apolitica, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 2 ‐ Oggetto-Scopo-Finalità- Attività
L’Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi della categoria dei Periti Nautici del Diporto nei confronti delle Autorità e dei terzi, degli Enti Pubblici e Privati, delle altre Associazioni e di coadiuvare i Soci nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività. L’Associazione ha inoltre il compito:
- a) di accertare e diffondere la conoscenza delle leggi e delle consuetudini che regolano la professione del PERITO NAUTICO NEL DIPORTO e l’esercizio della relativa attività, nonché di assumere iniziative tendenti alla difesa della categoria e alla sua professionalità;
- b) di favorire la crescita professionale dei Soci tramite la realizzazione di attività culturali anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, nonché la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e materiale didattico;
- c) di studiare ed attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione del PERITO NAUTICO DEL DIPORTO e l’esercizio dell’attività professionale dei Soci sia in Italia che all’estero, anche organizzando convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione o con la partecipazione a fiere e manifestazioni di interesse per i Soci;
- d) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- e) di svolgere le funzioni arbitrali e di conciliazione nelle controversie tra Soci;
- f) di fare quant’altro necessario ed opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 3 ‐ Tipologia degli Associati
L’insieme dei Soci che fanno parte dell’Associazione comprende solo ed esclusivamente i Soci Effettivi che dispongono di idonee qualifiche legali e riconosciute per poter effettuare perizie tecniche nel diporto nautico, in funzione dei titoli professionali posseduti e dell’attività professionale svolta.
Possono quindi essere ammessi in qualità di Soci Effettivi:
- a) coloro che risultino o che già esercitino in proprio o tramite società da loro amministrate l’attività di PERITO NAUTICO NEL DIPORTO in possesso di Laurea tecnica, diploma tecnico, titoli navali, iscrizione alla CCIAA come periti ed esperti nel settore nautico, o presentando un adeguato C.V che verrà esaminato dal consiglio direttivo
Art. 4 ‐ Requisiti e modalità di ammissione
Possono chiedere di far parte dell’Associazione in qualità di Soci Effettivi le persone fisiche o società che risultino amministrate dal richiedente PERITO NAUTICO DIPORTO ed esercitino l’attività professionale relativa a quanto legato alla professione di Perito Nautico. Gli aspiranti all’ammissione si impegnano a fornire tutte le notizie e i dati che il Consiglio riterrà necessari. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, del codice deontologico ed essere controfirmate da almeno due Soci Effettivi a titolo di presentazione, dovranno essere approvate dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza di voti.
L’approvazione del Consiglio è insindacabile e l’eventuale rifiuto non dovrà essere motivato.
Art. 5 ‐ Durata dell’iscrizione
L’iscrizione all’Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata o mezzo di e‐mail PEC entro il 30 settembre di ogni anno.
Art 6 ‐ Diritti e doveri dei Soci
Ogni Socio è tenuto all’osservanza del presente Statuto, al rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’esercizio professionale dell’attività di PERITO NAUTICO, al pagamento delle quote associative, ad uniformarsi alle direttive dell’Associazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale della categoria, a prestare la più ampia collaborazione affinché l’Associazione possa conseguire gli scopi che si propone. Ad ogni Socio verrà consegnato un certificato attestante la sua iscrizione all’Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima.
Art. 7 ‐ Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde:
- a) per decesso;
- b) per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all’art. 5;
- c) per radiazione che viene deliberata dal Consiglio in seguito alla perdita da parte del Socio dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammi Il provvedimento di radiazione va comunicato, mediante lettera raccomandata o e‐mail PEC, all’interessato che però può presentare ricorso al Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Il Consiglio delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.
- d) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri, a seguito di grave inadempienza statutaria, svolgimento di attività incompatibili con l’esercizio professionale dell’attività di Mediatore Marittimo, compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell’Associazione. Contro il provvedimento di espulsione, che va comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata o e‐mail PEC, è ammesso ricorso nei modi e termini stabiliti dall’art. 24 del Codice civile.
- e) per morosità nel pagamento delle quote associative prolungatasi per oltre tre mesi, e che determina l’espulsione dall’Associazione.
Art. 8 ‐ Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) i Vicepresidenti;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri
Art. 9 ‐ Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea esercita le seguenti funzioni:
- a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio, sul bilancio e su qualsiasi altro argomento che sia stato posto all’ordine del giorno;
- b) delibera sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissa le direttive sull’attività dell’Associazione;
- c) elegge i membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri (almeno due);
- d) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’A
Art. 10 ‐ Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea
Il Presidente, su delibera del Consiglio, dovrà convocare almeno una volta all’anno l’Assemblea.
L’Assemblea dovrà essere altresì convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno un terzo del numero totale dei Soci.
La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, messaggio fax, e‐mail PEC da inviarsi a tutti i Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede della riunione e degli argomenti da trattare.
L’Assemblea potrà svolgersi anche per via telematica con mezzi idonei in videoconferenza su approvazione del Presidente ed a suo insindacabile giudizio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. La seconda convocazione si tiene un’ora dopo la prima e l’Assemblea è valida con qualunque numero di intervenuti. L’esercizio del diritto di voto compete esclusivamente ai Soci Effettivi, purché siano in regola con il pagamento delle quote associative; ogni Socio ha un voto e può essere portatore di tre deleghe. In materia di modifiche dello Statuto o scioglimento dell’Associazione è richiesto l’intervento di tanti Soci rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci Effettivi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni dell’Assemblea in materia di nomine devono farsi per schede segrete.
Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto dal Segretario apposito verbale che sarà inviato al Socio che ne faccia richiesta.
Art. 11 ‐ Consiglio
Il Consiglio che amministra l’Associazione è composto da CINQUE/SEI Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi e dura in carica TRE anni; i Consiglieri sono rieleggibili.
Ne fa parte di diritto il Presidente uscente.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Se durante il TRIENNIO venisse a mancare qualche Consigliere, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione ed i Consiglieri così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.
Art. 12 ‐ Funzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
- a) nomina il Presidente;
- b) nomina i Vicepresidenti nel numero massimo di due;
- c) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- d) cura il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
- e) delibera circa le ammissioni di nuovi Soci;
- f) constata la morosità e la conseguente perdita della qualifica di Socio nei casi di cui all’art. 7, d);
- g) delibera sulla eventuale radiazione dei Soci nei casi di cui all’art. 7, b);
- h) delibera sull’espulsione dei Soci nei casi di cui all’art. 7, c);
- i) nomina o designa i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli Enti o Organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna;
- j) stabilisce i criteri di massima per la gestione delle entrate;
- k) delibera sul Bilancio dell’Associazione da presentare all’Assemblea;
- l) nomina le commissioni interne dell’Associazione per lo studio e l’esame di problematiche connesse con l’attività dei Soci determinandone il numero dei componenti;
- m) decide sull’assunzione o licenziamento di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzioni;
- n) delibera su ogni questione posta all’ordine del giorno;
- o) adempie tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 13 ‐ Convocazioni e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri, ma in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi tramite lettera, telegramma, messaggio fax o e‐mail PEC dieci giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la metà dei Consiglieri; ogni Consigliere ha un voto e può essere portatore di una sola delega.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore decisivo.
Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale prese dal Consiglio a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti i Soci.
La partecipazione da parte dei consiglieri alle adunanze del consiglio direttivo può avvenire tramite mezzi telematici in teleconferenza con l’approvazione e l’insindacabile giudizio del Presidente. I componenti del Consiglio assenti senza giustificato motivo per due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica e in tal senso il Consiglio provvede a sostituirli nella prima riunione successiva a quella in cui si è verificata la decadenza.
Art. 14 ‐ Presidente
Il Presidente, che è eletto dal Consiglio a maggioranza di voti, ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Dura in carica TRE anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Al Presidente spetta di:
- a) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
- b) prendere, in caso di particolare urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio salvo riferirne allo stesso alla prima riunione;
- c) emanare disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi;
- d) riferire al Consiglio sull’andamento dell’Associazione;
- e) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente
Il Presidente ha la firma sociale e può conferire deleghe e/o procure per singoli atti o per categorie di atti, ivi compresi quelli per l’apertura, la gestione e la chiusura di c/c bancari e/o postali dell’Associazione. Delle procure e deleghe rilasciate deve informare il Consiglio.
Art. 15 ‐ Vicepresidenti
I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio ed hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione dell’Associazione. Essi devono inoltre esercitare le funzioni che gli saranno delegate dal Presidente.
Art. 16 ‐ Segretario
Il Segretario si occupa di tutto ciò che concerne la corrispondenza e gli archivi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea sottoscrivendoli unitamente al Presidente; conserva presso di sé i libri contenenti tali verbali e cura l’aggiornamento del libro dei Soci; trasmette copia dei verbali al Socio che ne faccia richiesta.
Esso è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
Art 17 ‐ Tesoriere
Il Tesoriere si occupa di tutto ciò che concerne la gestione del patrimonio dell’Associazione in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio ed alle norme statutarie; egli effettua tutti i pagamenti e riceve tutte le somme dovute all’Associazione.
Il Tesoriere ha il compito di tenere una contabilità conforme alle leggi vigenti in materia su tutte le operazioni contabili effettuate, predisponendone il bilancio sia in sede consuntiva che preventiva in accordo con il Consiglio.
Art. 18 ‐ Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea, è formato da due fino a tre membri scelti tra i Soci Effettivi; essi durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. I Probiviri hanno il compito di esaminare o dirimere, come amichevoli compositori e senza formalità di giudizio, le controversie di carattere d’onore e circa l’etica professionale che avessero a sorgere tra Soci. Il Collegio è adito con lettera raccomandata o e‐mail PEC indirizzata per opportuna comunicazione anche al Presidente dell’Associazione, sia consensualmente dalle parti interessate, sia unilateralmente da una sola di esse; spetta in ogni caso al Collegio decidere circa la propria competenza. La sede del Collegio è presso l’Associazione.
I lodi dei Probiviri costituiranno norma di condotta per l’Associazione. Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro, esso viene sostituito con delibera del Consiglio.
Art. 19 ‐ Patrimonio sociale, Entrate ordinarie
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti o donazioni o qualunque altra causa, vengano ad appartenere all’Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative annue, dalle quote di ammissione, dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi o dalla formazione, dalle rendite patrimoniali, nonché da eventuali contributi da chiunque e per ogni motivo assegnati.
Art. 20 ‐ Quote associative
Le quote associative sono fissate anno per anno dal Consiglio e devono essere versate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Decorsi i termini di cui sopra, ferme le altre conseguenze previste dal presente Statuto, il Socio moroso è tenuto a corrispondere un’indennità di mora nella misura dell’1,5% mensile.
All’atto dell’ammissione i nuovi Soci dovranno versare, oltre al pro‐rata della quota associativa annuale, una quota di ammissione a fondo perduto fissata dal Consiglio.
Art. 21 ‐ Gestione delle entrate
La gestione delle entrate è affidata al Tesoriere in conformità ai criteri di massima impartiti dal Consiglio. L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro tale data il Tesoriere, con l’ausilio del Segretario, compila il bilancio di previsione per l’anno seguente ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo.
Art. 22 ‐ Gratuità delle cariche ‐ rimborso spese
Tutte le cariche relative agli organi dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese incontrate per l’espletamento delle funzioni secondo le norme stabilite dal Consiglio.
Art. 23 ‐ Elezioni alle cariche sociali
I Soci Effettivi che desiderano candidarsi per le elezioni alle cariche sociali devono comunicare il loro nominativo al Segretario, che ha il compito di predisporre le liste elettorali, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea. Le schede per la votazione sono predisposte dal Segretario e dovranno essere firmate dal Presidente per garantirne l’autenticità. Gli elettori potranno indicare sulle schede fino ad otto nominativi per il Consiglio e fino a tre nominativi per il Collegio dei Probiviri, scegliendo tra i candidati indicati nelle liste. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso due o più candidati abbiano ottenuto un identico numero di voti, spetterà al Consiglio uscente designare chi di essi dovrà considerarsi eletto. Prima di dare inizio alle votazioni, l’Assemblea eleggerà tre scrutinatori scelti tra i Soci che non si siano candidati. Gli scrutinatori controlleranno il riconoscimento del votante e delle deleghe; eseguiranno lo spoglio delle schede immediatamente dopo le votazioni; redigeranno, sottoscrivendolo, il verbale delle votazioni e lo allegheranno alla documentazione delle schede. Saranno dichiarate nulle tutte le schede che si prestino al riconoscimento del votante, e/o che riportino un numero di nominativi superiore a quello dei candidati da eleggere, e/o che riportino l’indicazione di nominativi non compresi nelle liste elettorali. I Consiglieri risultati eletti dai voti dell’Assemblea saranno convocati dal Presidente uscente al massimo entro sette giorni correnti dalla data dell’Assemblea stessa ed il Consiglio cosi riunito sarà presieduto dal Presidente uscente al fine di procedere agli adempimenti statutari.
Art. 24 ‐ Scioglimento dell’Associazione
Nella ipotesi di scioglimento dell’Associazione, sia esso volontario o coattivo, spetta all’Assemblea di stabilire le modalità della devoluzione del patrimonio esistente, senza potere attribuire ai Soci che le semplici quote associative.
L’Assemblea designa gli Enti, siano essi pubblici o privati, cui devolvere gli eventuali residui attivi dopo il pagamento di tutti i debiti e le spese della liquidazione. Essa nomina, per assicurare le operazioni necessarie, uno o più Soci i quali avranno il compito di provvedere in merito.
Art. 25 ‐ Disposizioni generali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.
PREMESSA:
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato APND è un libero professionista, soggetto giuridicamente autonomo, che opera come PERITO NAUTICO NEL DIPORTO, e riceve da tali prestazioni di servizi un adeguato compenso.
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND svolge la sua attività nell’ambito di una chiara etica professionale, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ispirandosi ai criteri di moralità, buon senso, lealtà, correttezza, trasparenza, osservando in ogni ambito della propria attività i principi del buon padre di famiglia.
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND è un professionista in costante e continuo aggiornamento, convinto che la formazione professionale e l’aggiornamento siano elementi indispensabili per svolgere al meglio la propria attività e per la qualificazione della propria figura professionale e di tutta la categoria.
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND crede nel lavoro di squadra, partecipa con spirito propositivo alla vita associativa nel rispetto di colleghi e partner, con volontà di collaborare e di suddividere eventualmente le commissioni nel pieno rispetto delle regole meglio specificato nell’ Art. 3 Cap. “Rapporti fra Periti”.
CAPITOLO I: PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Art. 1 ‐ Codice deontologico: principi generali
- a) I princìpi ispiratori del presente Codice Deontologico sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti, inclusa la trasparenza a tutela del Consumatore, dei Periti Associati e più in generale dell’intera
- b) Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono vincolanti per il Perito Nautico Diporto Associato a APND; l’assoggettamento del Perito Nautico Associato al presente Codice avviene per effetto dell’iscrizione all’associazione s Il Perito Nautico Associato deve sempre agire nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice Deontologico, dalle vigenti leggi in materia, e dei principi sottesi al contenuto della modulistica APND.
Art. 2 ‐ Codice deontologico: finalità
Il Codice deontologico di APND definisce le regole e fornisce i suggerimenti comportamentali al fine di improntare l’attività professionale del PERITO NAUTICO DIPORTO associato secondo i princìpi generali di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza.
CAPITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 3 ‐ Norme generali di comportamento
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND deve:
- a) agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i princìpi morali di lealtà e di fedeltà nei confronti dell’Associazione, rispettando le regole ed i canoni di correttezza e di professionalità tutelando tutte le parti con un’appropriata assicurazione profes
- b) agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di avere tutti i titoli previsti dalla normativa in vigore;
- c) richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale operando con assoluta discrezione ed esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell’attività, attenendosi anche a quanto previsto dalla normativa vigente sulla Tutela dei Dati Personali (Privacy);
- d) essere aggiornato costantemente sulle variazioni legislative o fiscali affinché la propria prestazione professionale possa essere qualificata e competente ed evitando di creare pregiudizio alla dignità della professione, partecipando ai corsi di formazione continua proposti dall’associazione APND.
- e) agire sempre con trasparenza, indipendenza ed imparzialità, evitando ogni possibile equivoco nell’interesse delle parti ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un’attività o un s
Art. 4 ‐ Norme di comportamento: rapporti fra PERITO NAUTICO e Cliente (Impresa / Consumatore)
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND:
- a) deve dare una corretta ed imparziale valutazione del bene PERIZIATO e ‐ se richiesto ‐ deve essere disponibile a prestare ai Clienti un servizio di assistenza fino all’effettiva conclusione del contratto;
- b) deve avvalersi della collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore sia associati che non, qualora accetti incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza (es.: se non è a conoscenza delle leggi / norme / regolamenti o semplicemente dei parametri di valutazione per alcune tipologie particolari di unità da diporto);
- c) deve utilizzare la contrattualistica approvata dall’associazione (in particolar modo il prezzo di richiesta, il compenso provvigionale e i termini temporali, seguendo l’eventuale tariffario stabilito da APND) nel proprio interesse e delle parti tutte e nell’intento di essere sempre chiaro e preciso;
- d) deve trasmettere con tempestività tutte le offerte ricevute, informare il Cliente relativamente alle eventuali obiettive difficoltà che possano sorgere in merito all’affare oggetto della PERIZIA e tenerlo tempestivamente informato sull’andamento dello svolgimento degli aspetti peritali, con la massima chiarezza, precisione e tempestività;
- e) deve informare le parti prima di agire o di proseguire la propria opera qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del PERITO NAUTICO o determinare un conflitto di interessi. Le suddette circostanze includono:
- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della PERIZIA;
- il fatto che il PERITO NAUTICO o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di PERITO per una o più
In tali casi il PERITO NAUTICO può accettare l’incarico o proseguire la PERIZIA solo se sia certo di poter condurre la PERIZIA con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
Art. 5 ‐ Norme di comportamento: rapporti fra PERITI NAUTICI (Impresa / Impresa)
Il PERITO NAUTICO DEL DIPORTO associato a APND deve:
- a) rispettare l’operato dei colleghi ed evitare nella maniera più assoluta di entrare in conflitto con un collega nel reperire incarichi prima della conclusione degli stessi verso altri, nel proporre soluzioni già proposte o comunque nel fare o tentare azioni che vadano chiaramente e discapito di qualunque altro Il PERITO NAUTICO associato considera gli altri PERITI NAUTICI dei potenziali colleghi più che dei concorrenti, in un clima libero di mercato.
- b) evitare di collaborare/operare direttamente con persone vincolate da rapporto societario, di dipendenza o di collaborazione ad altri Colleghi, se vi sono dubbi che tale collaborazione operativa non sia a conoscenza dei titolari delle rispettive
- c) denunciare agli Organi competenti dell’associazione ed a quelli della CCIAA ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del marchio e/o della modulistica di APND ‐ e quant’altro possa arrecare danno all’immagine della professione e/o dell’associazione ‐ di cui fosse testi
- d) evitare di esprime un parere sull’operato di un collega, a meno che questi non si sia reso autore di un’azione palesemente grave nei confronti di terzi o della categoria In questo caso informerà tempestivamente il “Consiglio Direttivo” APND, che analizzerà il caso e deciderà in merito;
- e) deve assolutamente evitare di compiere atti di CONCORRENZA SLEALE nello svolgimento della propria attività
- E’ vietata l’utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione coi Colleghi sul mercato
- E’ vietato trattare con un cliente che è già, per la stessa unità, in trattativa con altro PERITO Il PERITO NAUTICO associato deve astenersi dal dare informazioni non veritiere e/o non accertate per fare desistere il cliente da quelle trattative di perizia;
- Il PERITO NAUTICO non deve proseguire con un cliente nella trattativa di una determinata imbarcazione già proposta da altro PERITO NAUTICO se fornito di regolare È considerato oltremodo scorretto proporre ad un cliente di altro PERITO NAUTICO sconti sulle proprie commissioni al fine di ottenere l’incarico.
- f) suddividere secondo la regola del 50/50 della provvigione totale e comunque secondo quanto stabilito dal Codice civile e dagli Usi e Consuetudini locali, in caso di affare concluso per intervento di più PERITI NAUTICI e in mancanza di Tuttavia, una diversa suddivisione della provvigione può essere preventivamente pattuita fra le parti, possibilmente in forma scritta;
- g) nel caso di incarico in esclusiva conferito ad un PERITO NAUTICO associato, la titolarità dello stesso resta allo stesso anche in caso di pluralità di PERITI; il PERITO NAUTICO titolare dell’incarico decide se accettare la collaborazione e le condizioni;
- h) rigorosamente evitare di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;
Art. 6 ‐ Norme di comportamento: rapporti fra PERITO NAUTICO Titolare e PERITI Dipendenti /Collaboratori
Oltre a rispettare quanto previsto all’Art. 3, punto c) del presente Codice, il PERITO NAUTICO Associato deve garantire ai Clienti e a APND di avere informato i PERITI Dipendenti e/o Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del presente Codice di Autodisciplina, assumendosi la responsabilità delle eventuali violazioni al Codice stesso effettuate da detti Dipendenti e/o Collaboratori durante lo svolgimento della loro attività di PERITALI.
Ogni membro si obbliga ad implementare nella propria organizzazione i principi del presente codice deontologico qui enunciati, poiché si riconosce che solo con la loro osservanza saranno avanzati gli standard di condotta personale e professionale, e la pratica di PERIZIA NAUTICA DIPORTISTICA continuerà a ispirare fiducia come parte essenziale ed efficace dell’industria Nautica.
CAPITOLO III: APPLICAZIONE Art. 7 ‐ Organi di controllo.
L’associazione potrà istituire propri organi di controllo oltre al collegio dei probiviri con riferimento all’osservanza di quanto disposto nel presente Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni.
In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e comunque la lesione del diritto d’onore dell’Associazione, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio; per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente forme:
- Deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall’Organo di controllo) in caso di prima “Inadempienza” di fatto non
- Sospensione dall’Associazione (da uno a sei mesi) e conseguente diffida ad utilizzare ‐ nel periodo di sanzione ‐ marchio, modulistica ed altri segni distintivi di APND, in caso di seconda “Inadempienza” di fatto non grave
- Espulsionedall’associazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l’utilizzo del marchio, della modulistica e di altri segni distintivi di APND con relativa pubblicazione sui media, in caso di terza “Inadempienza” di fatto non grave e/o prima